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Attuale

Informazioni relative al rimborso del supplemento di rete

22.12.2017

Con l’approvazione della Strategia energetica 2050 da parte dell’elettorato svizzero si rendono necessarie diverse modifiche a leggi e ordinanze che entreranno in vigore il 1° gennaio 2018. Ecco quali saranno gli effetti che tali cambiamenti comporteranno sul rimborso del supplemento di rete per le imprese partecipanti all’AEnEC e qual è la modalità con cui verificare se la vostra azienda ha diritto a farne richiesta.

Con il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione vengono finanziate, tra l’altro, la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC), la rimunerazione unica per le nuove energie rinnovabili e le gare pubbliche. Nel mese di maggio del 2017 l’elettorato svizzero ha approvato la Strategia energetica 2050. Le modifiche che ciò comporta a livello di leggi e ordinanze entreranno in vigore il 1° gennaio 2018, data in cui il supplemento di rete aumenterà da 1,5 a 2,3 centesimi per chilowattora – con conseguente incremento dei costi dell’energia elettrica.

Le imprese a forte consumo energetico potranno richiedere il rimborso del supplemento di rete. Esso sarà totale a fronte di un’intensità elettrica pari ad almeno il 10 per cento e parziale se essa sarà compresa tra il 5 e il 10 per cento.

Presupposti per il rimborso

  • I costi dell’elettricità devono essere pari ad almeno il 5 per cento del plusvalore lordo. È questo che si intende per intensità elettrica, ossia il rapporto tra i costi dell’elettricità e il plusvalore lordo.
  • Le imprese devono raggiungere un importo minimo del rimborso pari a 20 000 franchi all’anno, anche nel caso in cui il supplemento di rete sia rimborsato solo parzialmente.
  • L’azienda deve aver sottoscritto un accordo sugli obiettivi (AO) con la Confederazione.
  • L’azienda tiene una contabilità autonoma (SA, Sagl ecc.).
  • Le aziende che svolgono principalmente compiti di diritto pubblico non possono chiedere il rimborso del supplemento di rete.

Novità dal 1° gennaio 2018

  • Il supplemento di rete aumenterà a 2,3 centesimi per chilowattora. Ciò significa che vi saranno più imprese, rispetto ad ora, a raggiungere l’importo minimo del rimborso di 20 000 franchi.
  • In futuro, i consumatori finali che svolgono principalmente un compito di diritto pubblico assegnato loro per legge o per via contrattuale non avranno più diritto al rimborso.
  • Sinora le aziende dovevano investire il 20 per cento dell’importo del rimborso in misure di efficienza energetica di poco non redditizie. Tale obbligo viene meno.
  • D’ora in avanti sarà possibile computare, tra i costi dell’elettricità, anche il supplemento di rete e i costi per l’esercizio e la manutenzione delle reti locali.

Poiché a partire dal 1° gennaio 2018 sarà più facile raggiungere l’importo minimo del rimborso di 20 000 franchi, essendo i costi dell’energia elettrica più elevati, consigliamo di verificare nuovamente il diritto al rimborso del supplemento di rete.

Procedura

Se un’impresa che ha sottoscritto un accordo sugli obiettivi desidera farsi rimborsare a posteriori il supplemento di rete, è necessario procedere nella maniera seguente. Il vostro consulente AEnEC e il tool di monitoraggio dell’AEnEC vi saranno d’aiuto.

  • Verificate con il nostro calcolatore RIC se la vostra impresa ha diritto o meno al rimborso.
  • Qualora la vostra azienda dovesse aderire al modello PMI, per poter beneficiare del rimborso è necessario passare al modello energetico dell’AEnEC.
  • Comunicate all’UFE che l’impresa in futuro intende ottenere il rimborso del supplemento di rete. A tal fine, l’accordo sugli obiettivi verrà nuovamente convertito in bozza.
  • Successivamente l’accordo sugli obiettivi dovrà essere elaborato in modo tale da adempiere alle prescrizioni dell’UFE in materia di rimborso del supplemento di rete (ad esempio, inserimento del percorso di riduzione lineare, completamento o aggiornamento dell’analisi del potenziale e della lista delle misure).
  • È consigliabile che voi o il vostro consulente AEnEC esaminiate prima le necessità di adeguamento insieme all’UFE.
  • Una volta revisionato, l’accordo sugli obiettivi verrà infine sottoposto nuovamente ad audit.

Calendario e scadenze

Per il rimborso del supplemento di rete versato nel 2018 occorre elaborare l’accordo sugli obiettivi a partire dalla primavera del 2018. La stessa procedura vale anche per gli anni successivi. Qualora il vostro anno contabile corrisponda all’anno civile, le scadenze determinanti sono le seguenti:

  • 30 settembre (tre mesi prima della fine dell’anno contabile): trasmissione dell’accordo sugli obiettivi.
  • 31 dicembre (fine dell’anno contabile): stipula definitiva dell’accordo sugli obiettivi.
  • 30 giugno (sei mesi dopo la fine dell’anno contabile): presentazione della domanda di rimborso.

Saremo lieti di assistervi in tutte le questioni relative al rimborso del supplemento di rete o nel calcolo dell’intensità elettrica.

Ulteriori informazioni